Accordo sul trattamento dei dati B2B

Struttura da completare e sottoporre a revisione: non è un accordo già sottoscritto.

Occorre distinguere dati gestiti su istruzione dell’impresa dai trattamenti autonomi del fornitore per account, contratti e sicurezza. La qualifica di titolare, responsabile o autonomo titolare non è attribuita automaticamente per tutti i dati.

Definire servizio, durata, finalità, categorie di interessati e dati: utenti aziendali, contatti operativi, documenti e dati RENTRI secondo l’uso effettivo. Documentare istruzioni lecite del cliente e limiti del trattamento.

Allegare misure effettivamente verificate: segregazione tenant, accessi autorizzati, riservatezza, trasporto cifrato, gestione credenziali, backup e ripristino. Nessuna misura non verificata viene attestata come già certificata.

Identificare subresponsabili reali, servizi, localizzazioni, autorizzazione e procedura di aggiornamento. Verificare eventuali trasferimenti e garanzie applicabili. Stripe e Google Sign-In non sono dichiarati integrati.

Definire gestione diritti, incidenti, comunicazioni al cliente, cooperazione, verifiche e audit, senza promettere tempi o SLA non concordati. Non confondere segnalazioni tecniche con notifiche già dovute o effettuate.

Definire esportazione/restituzione, retention, cancellazione, backup e obblighi di conservazione. La cessazione commerciale non comporta cancellazione arbitraria dei documenti.

  • Parti e rappresentanti.
  • Ruoli e istruzioni per categoria.
  • Misure tecniche verificate.
  • Elenco fornitori e trasferimenti.
  • Durate e fine rapporto.
  • Procedura incidenti e audit.

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